PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) videogioco: gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, come definiti all'articolo 110, commi 5, 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) gioco a vincita: gli apparecchi automatici, semiautomatici, elettronici, meccanici ed assimilati da intrattenimento che consentono vincite di qualsiasi natura con qualsiasi simbolo e con qualsiasi tipologia di gioco, come definiti all'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          c) apparecchio meccanico: qualsiasi congegno o apparecchiatura anche tecnologicamente non evoluto, funzionante senza somministrazione di energia elettrica o di altra natura, ma esclusivamente per intervento dell'utilizzatore;

          d) gestore: colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, all'installazione e alla gestione economica presso pubblici esercizi, circoli e associazioni autorizzati, di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici od elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

          e) esercente: il conduttore a qualsiasi titolo giuridico del locale dove sono installati gli apparecchi di cui alle lettere a), b) e c), e comunque intestatario della licenza di pubblico esercizio, responsabile delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza direttamente inerenti ai locali condotti;

          f) utente: il giocatore;

 

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          g) registro: il registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nonché degli apparecchi del medesimo tipo che consentono vincite di qualsiasi genere, istituito ai sensi dell'articolo 2;

          h) premi: le vincite pagate in denaro o in natura ai giocatori risultati vincitori;

          i) ricavi netti: gli incassi di ogni videogioco al netto dei premi pagati ai vincitori;

          l) scheda di gioco: l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco e i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonché le interfacce e i protocolli necessari per l'accesso ai dati, anche ai fini della gestione telematica dei videogiochi.

Art. 2.
(Istituzione del registro dei gestori).

      1. È istituito il registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e di apparecchi del medesimo tipo che consentono vincite di qualsiasi natura, di seguito denominato «registro».
      2. Hanno l'obbligo di iscriversi al registro i gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d).
      3. Il registro è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), che autorizza o rigetta le domande di iscrizione.
      4. L'AAMS deve esprimersi entro due mesi dalla data di ricezione delle domande di iscrizione al registro complete della documentazione di cui al comma 5.
      5. L'accoglimento delle domande di iscrizione al registro è subordinato alla presentazione da parte dell'istante dei seguenti documenti:

          a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e

 

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agricoltura competente per territorio, da cui risulta l'iscrizione del richiedente;

          b) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per gli amministratori delle persone giuridiche e per le persone fisiche richiedenti;

          c) dichiarazione del numero e della ubicazione dei videogiochi eventualmente già operanti previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          d) copia autentica degli atti da cui risulta che il richiedente ha in corso rapporti con gli esercenti presso cui sono installati i videogiochi già operanti previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          e) dimostrazione della disponibilità diretta, o tramite contratto di assistenza, di un laboratorio tecnologicamente attrezzato allo svolgimento dell'attività di installazione e di manutenzione dei videogiochi;

          f) dichiarazione del richiedente attestante la disponibilità di almeno un veicolo idoneo al trasporto di videogiochi;

          g) fideiussione a prima richiesta rilasciata da primaria azienda di credito per la durata di quattro anni per un importo di 50.000 euro.

      6. Ogni gestore regolarmente iscritto al registro è identificato da un numero personale identificativo (PIN), ai fini del riconoscimento anche per via telematica e dell'accesso all'area riservata dal sito dell'AAMS.

Art. 3.
(Esercizio dell'attività di gestore).

      1. L'attività di gestore è consentita soltanto agli iscritti al registro. È da ritenere abusivo l'esercizio dell'attività di gestore svolta in mancanza di iscrizione al registro.

 

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      2. È fatto obbligo ad ogni esercente di verificare, prima della stipulazione del contratto con il gestore, che quest'ultimo sia regolarmente munito del PIN di iscrizione al registro previsto al comma 6 dell'articolo 2.
      3. Il gestore iscritto al registro è intestatario unico dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'autorità competente per territorio, all'installazione presso il locale o i locali condotti dall'esercente a qualsiasi titolo.
      4. Il gestore è responsabile del pagamento dei premi ai clienti vincitori e della raccolta dei ricavi netti come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i).
      5. Il gestore provvede al pagamento del prelievo unico erariale per videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 gennaio 1931, n. 773, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'AAMS 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004.
      6. Spetta al gestore effettuare il pagamento all'esercente del corrispettivo contrattualmente definito che comunque, per quanto riguarda i giochi a vincita, non può essere superiore al 12,5 per cento dell'importo giocato, come rilevato dalla scheda di gioco.
      7. Il gestore provvede altresì al pagamento del 3 per cento dell'importo giocato, come rilevato dalla scheda di gioco, quale commissione all'AAMS per la gestione della rete telematica di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Rapporti fra il gestore e l'esercente).

      1. Il rapporto intercorrente fra il gestore e l'esercente deve essere disciplinato con contratto avente forma scritta, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni. Non costituisce causa di risoluzione del contratto la cessione o l'affitto dell'azienda dell'esercente. Il contratto,

 

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salvo diversa volontà delle parti, è liberamente trasmissibile sia per atto tra vivi che per diritto ereditario.
      2. Il contratto, oltre ad eventuali condizioni integrative liberamente concordate fra le parti, deve, a pena di nullità, riportare:

          a) il PIN di iscrizione al registro;

          b) la completa indicazione della licenza di esercizio del locale nonché delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza;

          c) la completa indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal gestore per l'installazione di videogiochi;

          d) la dichiarazione di idoneità del locale alla destinazione assegnata nonché di sicurezza degli impianti ivi esistenti in conformità alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

          e) la previsione di risoluzione automatica del rapporto in caso di cancellazione del gestore dal registro, di ritiro della licenza di esercizio del locale, di revoca delle autorizzazioni amministrative o di pubblica sicurezza;

          f) l'espressa previsione del rinnovo dei videogiochi a vincita a cura e a spese del gestore almeno ogni quattro anni.

      3. Ai fini di una più efficace tutela dei minori cui è interdetto l'utilizzo dei videogiochi di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto direttoriale dell'AAMS 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2003, i medesimi videogiochi possono essere installati negli esercizi di cui all'articolo 2 del citato decreto direttoriale 27 ottobre 2003 solo in aree o in locali specificamente adibiti, al cui ingresso

 

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deve essere evidenziato il divieto di entrata per i minori. L'esercente è tenuto a fare osservare tale divieto ai minori di anni diciotto ai sensi del citato articolo 110, comma 8, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      4. Ai sensi di quanto previsto dal contratto l'esercente riceve dal gestore il pagamento del corrispettivo liberamente pattuito fra le parti. In nessun caso tale corrispettivo può essere superiore al 3,5 per cento dell'importo giocato per ogni singolo videogioco installato nei propri locali.
      5. Le sale giochi, i circoli ricreativi pubblici e privati e i locali a questi assimilabili realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, che prevedano l'installazione dei videogiochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 dicembre 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere ubicati a distanza non inferiore a 1.000 metri lineari calpestabili da quelli già esistenti ed operanti alla medesima data.

Art. 5.
(Collegamento telematico).

      1. Ai fini del collegamento in rete dei videogiochi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'AAMS si avvale di almeno un concessionario per regione o per provincia, selezionato con procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
      2. A copertura dei costi per la gestione del collegamento telematico l'AAMS riceve una commissione pari al 3 per cento dell'importo giocato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

 

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Art. 6.
(Sanzioni).

      1. L'operatore che esercita abusivamente l'attività di gestore di videogiochi di qualsiasi tipo è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di 25.000 euro, oltre alla confisca di ciascun videogioco.
      2. Il gestore che omette di applicare su ciascun gioco a vincita il PIN di iscrizione al registro è punito con l'ammenda di 10.000 euro e con l'automatica cancellazione dal registro.
      3. Il gestore che non provvede alla distribuzione degli incassi percepiti da ciascuno dei giochi a vincita nella propria disponibilità è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni, oltre alla multa di 15.000 euro e all'automatica cancellazione dal registro.
      4. Le pene previste ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili nel caso di duplice violazione perpetrata dal gestore.
      5. È causa di cancellazione automatica dal registro la condanna a pena detentiva per qualsiasi reato non inferiore a tre anni, nonché l'assoggettamento a procedure concorsuali previste e disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il gestore riabilitato in sede penale e concorsuale, al fine di riprendere l'esercizio di nuova attività, deve iscriversi al registro.
      6. L'esercente che non effettua la verifica preliminare prevista dall'articolo 3, comma 2, è punito con l'ammenda di 25.000 euro, oltre al ritiro della licenza di esercizio e alla revoca delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza rilasciate.
      7. L'esercente che consente l'installazione o comunque la presenza nel proprio locale di qualsiasi tipo di gioco a vincita privo del PIN di iscrizione al registro, anche se il gioco a vincita è disattivato perché spento o non funzionante, è punito con l'ammenda di 15.000 euro.